Pubblicazione di documenti d'Archivio

Comunicazione del proposito di pubblicare

La procedura di concessione in caso di pubblicazioni è stata semplificata, in seguito alle variazioni introdotte dalla L. 4 agosto 2017 n. 124, ripresa dalla Circ. n. 33/2017 della Direzione Generale Archivi: è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte per fini di lucro.

E' sufficiente inviare all’attenzione del Direttore dell’Archivio di Stato di Como all'indirizzo mail istituzionale as-co@cultura.gov.it una semplice comunicazione secondo apposito modulo.

Resta fermo l’obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia della riproduzione.

La pubblicazione è gratuita per periodici di natura scientifica (indipendentemente dal numero di tiratura), per pubblicazioni con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina inferiore a Euro 77,47, per l'esposizione in mostre ad accesso libero, per pubblicazioni on line purché senza inserzioni pubblicitarie e ad accesso gratuito.

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Autorizzazione per pubblicare immagini di documenti d'archivio

Per altre finalità, e per pubblicazioni a scopo di lucro, la pubblicazione di immagini di un documento archivistico o di parte di esso, è soggetta ad autorizzazione: occorre pertanto fare richiesta al Direttore dell'Archivio di Stato, utilizzando l'apposito modulo corredato da n.1 marca da bollo da Euro 16,00.

Il modulo su cui viene apposta la marca da bollo deve pervenire in originale, pertanto può essere inviato tramite posta cartacea oppure consegnato a mano, in busta chiusa.

Sono esenti dal pagamento del bollo le Amministrazioni dello Stato, Regioni, provincie, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane (art. 16, all. B, D.P.R. 26/10/1972, n. 642) e le organizzazioni ONLUS (art. 18 D.P.R. 26/10/1972, n. 641): a questi enti anche l’autorizzazione verrà rilasciata priva di bollo.

La pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del documento e la menzione "su concessione del Ministero della Cultura" con gli estremi dell’autorizzazione ricevuta (data e num. di protocollo) e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

È obbligo di legge la consegna di una della pubblicazione per cui è stata richiesta l’autorizzazione. La violazione di tale obbligo può determinare il rifiuto ad ulteriori autorizzazioni.

 

DIRITTI DI PUBBLICAZIONE

I diritti di pubblicazione dovuti dal richiedente - come disposto dal Decreto 8 Aprile 1994 del Ministro per i Beni Culturali - riguardano libri con tiratura superiore alle 2.000 copie e prezzo pari o superiore a € 77,47. Sono escluse le pubblicazioni scientifiche periodiche.

I diritti di riproduzione per una edizione in una lingua sono fissati nel triplo delle spese sostenute dall’ufficio (nel caso di fotoriproduzioni eseeguite dall’ufficio o acquisite dall’archivio digitale) e in 9,00 euro per immagine nel caso di immagini realizzate con mezzi propri dagli utenti.